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Art. 71

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. 1
  2. Gli assicuratori rimborsano i medicamenti, le specialità farmaceutiche e le analisi di laboratorio secondo gli elenchi redatti conformemente all’articolo 52 capoverso 1 LAMal2.3
  3. Il DFI può fissare una tariffa per il rimborso dei mezzi e degli apparecchi che servono alla guarigione.

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

  2. RS 832.10

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 27 giu. 1995 sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3867).

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