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Art. 70b

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Per la rimunerazione delle cure ambulatoriali gli assicuratori stipulano con le persone che esercitano una professione medica, il personale paramedico, gli ospedali e le case di cura nonché le imprese di trasporto e di salvataggio convenzioni tariffali e di collaborazione a livello nazionale. Le tariffe per singola prestazione si basano su strutture tariffali uniformi, stabilite a livello nazionale.
  2. Il termine per la disdetta di convenzioni tariffali e di collaborazione è di almeno sei mesi.
  3. La comunicazione dei dati secondo l’articolo 56 capoverso 3bisLAINF, la trasmissione dei dati, la sicurezza e la conservazione dei dati sono retti per analogia dagli articoli 59f, 59g e 59i dell’ordinanza del 27 giugno 19951sull’assicurazione malattie (OAMal).2

Footnotes

  1. RS 832.102

  2. Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814).

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