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Art. 62

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Gli ordini di pagamento per le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono trasmessi al più tardi il primo giorno feriale del mese per il quale è dovuta la prestazione.1
  2. Se l’ammontare della rendita per i superstiti non può essere fissato entro un mese dalla morte dell’assicurato, l’assicuratore effettua, se necessario, prestazioni provvisorie, compensate con la rendita definitiva.
  3. Gli assicuratori possono verificare se il beneficiario è ancora vivente e interrompere il versamento delle prestazioni se non ottengono il relativo certificato.
  4. Se il beneficiario di una rendita d’invalidità è scomparso qualora si trovava in un grande pericolo di morte, oppure è assente da molto tempo senza dare notizie di sé e l’AVS non versa rendite per i superstiti, gli assicuratori possono pagare la rendita d’invalidità al coniuge e ai figli durante al massimo due anni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

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