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Art. 58

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. L’assicuratore rimborsa all’assicurato o ai suoi superstiti le necessarie spese di viaggio, di vitto e alloggio per gli accertamenti richiesti, la perdita di guadagno nell’ambito del guadagno assicurato, come pure le spese per i documenti redatti su richiesta dell’assicuratore stesso.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

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