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Art. 56

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

Il datore di lavoro, il servizio competente dell’assicurazione contro la disoccupazione o l’organo esecutivo competente dell’assicurazione per l’invalidità secondo l’articolo 53 capoverso 1 LAI1deve dare all’assicuratore tutte le informazioni necessarie, tenere a disposizione i documenti atti a chiarire le circostanze dell’infortunio e permettere agli incaricati dell’assicuratore di accedere liberamente all’azienda.

Footnotes

  1. RS 831.20

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