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Art. 46

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Il riscatto delle rendite complementari è lecito solo previo accordo dell’avente diritto e se si giustifica a lungo termine nell’interesse manifesto di quest’ultimo.
  2. Il valore del riscatto è calcolato secondo le basi contabili giusta l’articolo 89 capoverso 1 della legge. Si tiene conto della trasformazione in una rendita complementare quando ilbeneficiariodi rendite raggiungerà l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS1.2
  3. Per il calcolo di una rendita complementare in caso di reiterato infortunio, la rendita riscattata è considerata mantenuta.

Footnotes

  1. RS 831.10

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 9 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

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