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Art. 40

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Gli affiliati, per i quali erano assunte gratuitamente e in modo durevole le spese di mantenimento e d’educazione all’epoca dell’infortunio, sono parificati ai figli secondo l’articolo 30 capoverso 1 della legge.
  2. Il diritto alla rendita si estingue quando l’affiliato ritorna presso i suoi genitori o quando questi lo mantengono.
  3. Gli affiliati beneficiari di una rendita non possono richiederne un’altra alla morte del padre o della madre.

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