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Art. 29

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Sono considerati organi geminati gli occhi, le orecchie e i reni.
  2. In caso di perdita di un organo geminato in seguito ad un infortunio assicurato, il grado d’invalidità è determinato senza tener conto del rischio di perdita dell’altro.
  3. Se solo la prima o la seconda perdita di un organo geminato è assicurata secondo la legge, il grado d’invalidità in caso di perdita del secondo organo viene determinato in base al danno complessivo e l’assicuratore è obbligato a versare prestazioni per questo danno. Le prestazioni per la perdita di un organo geminato non assicurato, fornite da un’assicurazione contro gli infortuni, da un’assicurazione malattie o da un terzo responsabile, sono computate nella rendita. Se tali prestazioni sono ancora da riscuotere, l’assicurato deve cedere i suoi diritti all’assicuratore tenuto a versare le prestazioni. Rimane riservata la normativa speciale in materia d’assicurazione militare (art. 103 LAINF).

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