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Art. 27

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. La trattenuta sull’indennità giornaliera per le spese di sostentamento negli stabilimenti di cura ammonta al:
    1. 20 per cento dell’indennità giornaliera, ma al massimo 20 franchi per le persone sole senza obblighi di mantenimento o d’assistenza;
    2. 10 per cento dell’indennità giornaliera, ma al massimo 10 franchi, per le persone sposate e per quelle sole con obblighi di mantenimento o d’assistenza, con riserva del capoverso 2.
  2. Non v’è alcuna trattenuta ove persone sposate o sole devono provvedere a persone minorenni o in corso di formazione.

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