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Art. 21

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Le spese risultanti all’estero per il trasporto della salma al luogo di sepoltura sono tutt’al più rimborsate fino a un quinto dell’importo massimo del guadagno annuo assicurato.
  2. Le spese di trasporto sono rimborsate a chi prova di averle sostenute.

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