Torna alla legge

Art. 16

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

Se vuole cambiare il medico, il dentista, il chiropratico o l’ospedale da lui scelti, l’assicurato deve informare immediatamente l’assicuratore.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.