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Art. 147b

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. L’aliquota graduata di riduzione ai sensi del numero II capoverso 2 della modifica del 25 settembre 20151della legge si applica nel seguente modo:
    1. se i beneficiari della rendita raggiungono l’età ordinaria di pensionamento nel 2025, un quinto;
    2. se i beneficiari della rendita raggiungono l’età ordinaria di pensionamento nel 2026, due quinti;
    3. se i beneficiari della rendita raggiungono l’età ordinaria di pensionamento nel 2027, tre quinti;
    4. se i beneficiari della rendita raggiungono l’età ordinaria di pensionamento nel 2028, quattro quinti.
  2. Il capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica della legge del 25 settembre 2015 si applica anche agli infortuni avvenuti prima dell’entrata in vigore di questa modifica della legge, ma per i quali il versamento della rendita inizia in un momento successivo.
  3. Le riserve secondo l’articolo 111 capoversi 1 e 3 del diritto anteriore, di cui gli assicuratori dispongono secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettera c della legge al momento dell’entrata in vigore della modifica del 9 novembre 2016, sono trasposte nelle loro riserve secondo l’articolo 90 capoverso 3 della legge.

Footnotes

  1. RU 2016 4375

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