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Art. 132

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge l’assicurazione inizia il giorno in cui comincia il provvedimento, ma in ogni caso dal momento in cui la persona si avvia per recarsi al luogo in cui esso si svolge.
  2. Termina allo scadere del 31° giorno susseguente a quello in cui il provvedimento è concluso.

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