Torna alla legge

Art. 126

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. È tenuto direttamente alle prestazioni, secondo l’articolo 103 capoverso 1 della legge, l’assicuratore che deve effettuare prestazioni per aggravamento in atto del danno alla salute.
  2. Finché è tenuto a prestazioni per l’aggravamento in atto del danno alla salute, l’assicuratore deve pure fornire le prestazioni per conseguenze tardive e ricadute di un infortunio pregresso.1Le prestazioni saranno quindi effettuate dall’assicuratore tenuto alle prestazioni per l’infortunio precedente.
  3. Se il beneficiario di una rendita assegnata per un infortunio precedente è vittima di un altro infortunio che modifica il grado d’invalidità, l’assicuratore tenuto alle prestazioni per il primo infortunio deve continuare a versare la rendita concessa fino allora. Il secondo assicuratore deve versare una rendita corrispondente alla differenza tra l’invalidità effettiva e quella esistente prima del secondo infortunio. Se l’assicurazione militare assegna, giusta l’articolo 4 capoverso 3 LAM2, assegna la rendita intera per menomazione al secondo organo geminato, l’assicuratore contro gli infortuni che dovrebbe assegnare una rendita per questa seconda menomazione versa il valore capitalizzato di detta rendita, senza indennità di rincaro, calcolata secondo le disposizioni legali a lui applicabili.3
  4. Se l’infortunio va connesso ad un danno alla salute preesistente, l’assicuratore competente all’evento del nuovo infortunio risponde solo dei postumi di quest’ultimo.
  5. Se il diritto alla rendita sussiste sia nei confronti dell’assicurazione contro gli infortuni sia dell’assicurazione militare, l’assicuratore contro gli infortuni comunica all’assicurazione militare l’ammontare della propria rendita o della rendita complementare. Ambedue gli assicuratori determinano le loro rendite secondo le rispettive disposizioni legali.
  6. 4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

  2. RS 833.1

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

  4. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.