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Art. 105

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. D’intesa con gli assicuratori, il DFI emana regole concernenti l’allestimento di statistiche uniformi ai sensi dell’articolo 79 capoverso 1 della legge.1
  2. Le statistiche per le basi attuariali devono segnatamente concernere:
    1. la mortalità dei beneficiari di rendita d’invalidità e per i superstiti;
    2. le modifiche delle rendite d’invalidità, di assegni per grandi invalidi e di rendite complementari;
    3. i nuovi matrimoni delle vedove e dei vedovi;
    4. l’età degli orfani all’estinzione del diritto alla rendita e l’eventualità d’una rendita per orfano di padre e di madre.
  3. Per ottenere dati sul calcolo dei premi, gli assicuratori allestiscono una statistica annua dei rischi secondo le aziende o i tipi d’azienda, le classi del tariffario dei premi e le branche assicurative ai sensi dell’articolo 89 capoverso 2 della legge.2
  4. Per ottenere i dati inerenti la prevenzione degli infortuni e delle malattia professionali, gli assicuratori devono allestire statistiche sulle cause degli infortuni professionali, delle malattie professionali come pure degli infortuni non professionali.
  5. Gli assicuratori mettono a disposizione dell’Ufficio federale di statistica tutti i dati disponibili presso il servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni in base all’ordinanza del DFI del 15 agosto 19943sulle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni e concernenti i salari e loro modalità, la durata del lavoro e altri indici importanti circa gli infortunati. Le modalità sono regolate nell’allegato 1 all’ordinanza del 30 aprile 20254sulla statistica federale.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

  3. RS 431.835

  4. RS 431.011

  5. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 21 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

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