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Art. 103

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

Per quanto l’esiga l’applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni, gli assicuratori, su richiesta, devono gratuitamente dare reciproche informazioni sugli infortuni, le malattie professionali, le prestazioni e l’attribuzione alle classi di rischio.

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