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Art. 101

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

Se il padre e la madre muoiono per postumi d’infortuni assicurati, l’orfano di padre e di madre riceve la rendita prevista all’articolo 42 dall’assicuratore tenuto alle prestazioni per il secondo infortunio o, in caso di decessi simultanei, per il decesso del padre. L’assicuratore che paga la rendita riceve dall’altro assicuratore un importo corrispondente al valore capitalizzato della rendita, senza indennità di rincaro, dovuto per la morte dell’altro genitore. L’altro assicuratore si libera in tal modo dal proprio obbligo.

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