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Art. 87a

832.20LAINFFederal Act1 gen 1984Fonte originale
  1. Le aziende estere i cui lavoratori non soggiacciono all’assicurazione obbligatoria secondo la presente legge devono versare i contributi per la prevenzione degli infortuni.
  2. I contributi devono equivalere ai premi supplementari previsti dall’articolo 87 per aziende comparabili.
  3. Il Consiglio federale disciplina la procedura di riscossione.

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