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Art. 64c

832.20LAINFFederal Act1 gen 1984Fonte originale
  1. I membri degli organi, nonché le persone incaricate della gestione e della revisione rispondono del danno che, intenzionalmente o per negligenza, arrecano all’INSAI.
  2. Il diritto dell’INSAI di esigere il risarcimento del danno causato dai membri degli organi o dalle persone incaricate della gestione e della revisione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l’INSAI è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.1
  3. Le controversie concernenti la responsabilità dei membri degli organi dell’INSAI e delle persone incaricate della gestione e della revisione sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 23 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343;FF 2014 211).

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