Torna alla legge

Preamble

831.411OPPAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30c capoverso 7, 30f e 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) nonché l’articolo 331d capoverso 7 del Codice delle obbligazioni (CO)2, ordina:

Footnotes

  1. RS 831.40

  2. RS 220

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.