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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30c capoverso 7, 30f e 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) nonché l’articolo 331d capoverso 7 del Codice delle obbligazioni (CO)2, ordina:
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