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Art. 26c

831.30LPCFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Possono accedere mediante procedura di richiamo al sistema d’informazione sulle PC:
    1. gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2;
    2. l’UFAS;
    3. i Comuni cui il Cantone ha delegato la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari.
  2. Per adempiere i compiti di cui all’articolo 18, la Fondazione svizzera Pro Senectute, l’Associazione svizzera Pro Infirmis e la Fondazione svizzera Pro Juventute possono accertare, accedendo alle informazioni mediante procedura di richiamo, se una persona percepisce una prestazione complementare annua o è compresa nel calcolo della stessa e quale organo la versa.

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