Torna alla legge

Art. 98

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Nel quadro dell’esecuzione di progetti pilota ai sensi dell’articolo 68quaterLAI, l’UFAS ha i seguenti compiti:
    1. definisce per via d’ordinanza i criteri che devono soddisfare le domande e l’attuazione dei progetti pilota;
    2. decide sull’esecuzione di progetti pilota;
    3. provvede al coordinamento fra i progetti pilota eseguiti in virtù della LAI nonché fra questi e i progetti pilota eseguiti in virtù della legge del 13 dicembre 20021sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili e della legge del 25 giugno 19822sull’assicurazione contro la disoccupazione;
    4. sorveglia la valutazione dei progetti pilota.
  2. I progetti pilota non devono compromettere le pretese legali dei beneficiari delle prestazioni.

Footnotes

  1. RS 151.3

  2. RS 837.0

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.