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Art. 88septies

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. L’Ufficio centrale di compensazione comunica all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) la somma dei salari provvisoria e quella definitiva su cui si basa il calcolo dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF1.
  2. L’Ufficio centrale di compensazione indica la somma dei salari separatamente per ogni ufficio AI.

Footnotes

  1. RS 832.20

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