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Art. 81bis

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Gli articoli 37 e 38 dell’ordinanza del 24 novembre 20041sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG) si applicano per analogia al computo delle indennità giornaliere quali reddito dal lavoro ai sensi dell’AVS e all’iscrizione di queste indennità nel conto individuale dell’assicurato. L’articolo 37 capoversi 1 e 2 OIPG è parimenti applicato per analogia ai centri d’integrazione cui è affidato il pagamento delle indennità giornaliere (art. 80 cpv. 1).
  2. Non sono riscossi contributi sull’indennità per spese di custodia e d’assistenza.2

Footnotes

  1. RS 834.11

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

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