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Art. 6quinquies

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Il contratto di prestazioni stabilisce l’importo dell’indennità di cui all’articolo 18a biscapoverso 3 lettera a LAI. Può in particolare prevedere un’indennità speciale destinata al prestatore di personale per un’assunzione successiva alla fornitura di personale a prestito. L’importo massimo dell’indennità complessiva ammonta a 12 500 franchi per assicurato.
  2. Al prestatore di personale è inoltre versata un’indennità secondo l’articolo 18a biscapoverso 3 lettera b LAI, se nel periodo di svolgimento del provvedimento l’assicurato non lavora per oltre due giorni di lavoro consecutivi in seguito a una malattia. L’indennità è versata a partire dal terzo giorno, sempre che il prestatore di personale continui a versare un salario all’assicurato o un’assicurazione d’indennità giornaliera gli accordi prestazioni.
  3. L’importo dell’indennità secondo l’articolo 18a biscapoverso 3 lettera b LAI ammonta, per giorno di assenza, a:
    1. 48 franchi, per aziende con 50 collaboratori al massimo;
    2. 34 franchi, per aziende con oltre 50 collaboratori.
  4. Il diritto all’indennità secondo l’articolo 18a biscapoverso 3 lettera b LAI sussiste al massimo fino alla conclusione del rapporto di lavoro. L’importo dell’indennità è conteggiato al più presto dopo questo momento.
  5. L’ufficio AI decide la durata necessaria del provvedimento. Questa non può tuttavia superare un anno.
  6. L’Ufficio centrale di compensazione versa le indennità di cui ai capoversi 1 e 2 direttamente al prestatore di personale.

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