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Art. 57

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Le casse di compensazione riscuotono i contributi per le spese d’amministrazione presso i datori di lavoro, gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa indipendente e quelli senza attività lucrativa; si applicano le stesse aliquote dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
  2. Il DFI stabilisce eventuali sussidi del Fondo di compensazione per coprire le spese d’amministrazione delle casse di compensazione.

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