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Art. 54

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. La contabilità è tenuta dalla cassa di compensazione del Cantone sede dell’ufficio AI. La contabilità dell’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero è tenuta dalla Cassa svizzera di compensazione.
  2. La cassa di compensazione tiene una contabilità separata per l’ufficio AI. Sono contabilizzati separatamente anche i contributi e le prestazioni dell’assicurazione, da una parte, e le spese di gestione dell’ufficio AI conformemente all’articolo 67 capoverso 1 lettera a LAI, dall’altra. L’UFAS emana istruzioni in proposito.
  3. Gli articoli 159 lettere b e c nonché 160 capoversi 1 e 3–5 OAVS1si applicano per analogia alla revisione della contabilità degli uffici AI.2

Footnotes

  1. RS 831.101

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

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