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Art. 52

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Per garantire l’efficacia, la qualità e l’uniformità dell’adempimento dei compiti di cui agli articoli 54a capoverso 1 e 57 LAI, l’UFAS conclude con ogni ufficio AI cantonale una convenzione sugli obiettivi. La convenzione precisa in particolare l’efficacia e la qualità da raggiungere, nonché le modalità del rendiconto.1
  2. Se un ufficio AI cantonale rifiuta di firmare la convenzione sugli obiettivi, l’UFAS emana istruzioni per garantire l’efficacia, la qualità e l’uniformità dell’adempimento dei compiti.
  3. L’UFAS mette a disposizione degli uffici AI cantonali gli indicatori necessari per raggiungere gli obiettivi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

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