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Art. 50

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Nel quadro dei controlli in virtù dell’articolo 64a capoverso 1 lettera a LAI, l’UFAS può chiedere od ordinare agli uffici AI e ai servizi medici regionali di adottare provvedimenti al fine di procedere alla necessaria ottimizzazione.
  2. Gli uffici AI e i servizi medici regionali devono presentare periodicamente all’UFAS un rapporto conforme alle sue istruzioni sull’adempimento dei loro compiti.
  3. Dopo aver consultato gli uffici AI, l’UFAS può emanare prescrizioni sulla formazione e il perfezionamento del personale specializzato degli uffici AI e dei servizi medici regionali. Prende le misure necessarie a garantire tale formazione e tale perfezionamento.

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