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Art. 4octies

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Il contributo versato al datore di lavoro secondo l’articolo 14a capoverso 5 LAI ammonta a un massimo di 100 franchi per ogni giorno in cui sono eseguiti provvedimenti di reinserimento.1
  2. La Centrale di compensazione versa il contributo direttamente al datore di lavoro quando i provvedimenti sono conclusi. Su richiesta del datore di lavoro, il contributo può essere versato anche periodicamente.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).

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