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Art. 43

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Un apposito «Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero» s’è costituito presso l’Ufficio centrale di compensazione.
  2. Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il DFI e con il Dipartimento federale degli affari esteri, emana le prescrizioni necessarie in materia d’organizzazione.

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