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Art. 39j

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. L’ufficio AI fornisce agli assicurati consulenza sul contributo per l’assistenza di cui agli articoli 42quater–42octiesLAI. Può delegare l’incarico a terzi di sua scelta o proposti dall’assicurato.
  2. Se la consulenza è fornita da terzi, l’ufficio AI può accordare ogni tre anni prestazioni per un importo massimo di 1500 franchi. Dopo la richiesta di un contributo per l’assistenza e prima della sua concessione, l’importo delle prestazioni non può superare i 700 franchi.1
  3. Il contributo massimo per prestazioni di consulenza fornite da terzi ammonta a 75 franchi all’ora.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

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