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Art. 24sexies

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Gli uffici AI sono autorizzati a stipulare convenzioni secondo l’articolo 27 capoverso 1 LAI per provvedimenti di cui agli articoli 14a –18 LAI nel luogo in cui il fornitore di prestazioni ha un’installazione permanente o esercita l’attività professionale. La tariffa è stabilita in base a criteri conformi all’uso locale e al mercato nonché di economia aziendale.
  2. L’ufficio AI verifica regolarmente la qualità, l’efficacia e l’economicità della fornitura di prestazioni nonché le tariffe, compreso il rimborso delle spese.

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