Torna alla legge

Art. 22quater

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Sono rimborsate come spese di custodia e d’assistenza in particolare:
    1. le spese per i pasti consumati fuori casa dalle persone menzionate nell’articolo 11a capoverso 2 LAI;
    2. le spese di viaggio e di alloggio per le persone menzionate nell’articolo 11a capoverso 2 LAI che vengono custodite o assistite da terzi;
    3. le retribuzioni per aiuti familiari o domestici;
    4. le retribuzioni per asili nido, scuole diurne e doposcuola;
    5. le spese di viaggio di terzi che si recano al domicilio della persona che ha diritto alle indennità per occuparsi della custodia o dell’assistenza delle persone menzionate nell’articolo 11a capoverso 2 LAI.
  2. Sono rimborsati solo i costi effettivi, al massimo sino a un importo corrispondente al 20 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 24 capoverso 1 LAI, moltiplicato per il numero di giorni effettivi di integrazione effettuati.
  3. Le spese di custodia e d’assistenza inferiori complessivamente a 20 franchi non sono rimborsate.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.