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Art. 1quater

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’ufficio AI decide se sono indicati provvedimenti d’intervento tempestivo ai sensi dell’articolo 7d LAI.
  2. Se tali provvedimenti sono indicati, esso ordina all’assicurato di annunciarsi all’AI.

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