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Art. 14bis

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Il DFI stabilisce in un’ordinanza i mezzi ausiliari ai quali si applicano gli strumenti di cui all’articolo 21quatercapoverso 1 lettere a–c LAI.
  2. Se la presente ordinanza prevede una procedura di aggiudicazione per l’acquisizione di mezzi ausiliari e di servizi ad essi connessi, il DFI disciplina le modalità di consegna e rimborso.

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