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Art. 117

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. La presente ordinanza ha effetto a contare dal 1° gennaio 1961. Essa è applicabile anche alle richieste presentate nel 1960, ma non ancora risolte alla data della sua entrata in vigore.
  2. .1
  3. Il DFI è incaricato dell’esecuzione.
  4. L’UFAS emana le disposizioni d’esecuzione relative agli articoli 108–110.2

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I del DCF del 15 gen. 1968, con effetto dal 1° gen. 1968 (RU 1968 43).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 gen. 2004 (RU 2004 743). Nuovo testo giusta la cifra I n. 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

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