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Art. 19

831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961Fonte originale
  1. Le rendite e le indennità giornaliere sono calcolate e determinate in franchi svizzeri dalla Cassa di compensazione.1
  2. I contributi che, al momento della realizzazione del rischio assicurato, sono considerati come soggetti a moratoria, giusta l’articolo 16 capoverso 3, e non prescritti, saranno dedotti dalle rendite dovute. Gli anni di contributo corrispondenti sono computati al momento del calcolo della rendita. Gli anni di contributo a partire dal 1° gennaio 1983, per i quali i contributi non sono stati pagati e sono caduti in prescrizione, non vengono presi in considerazione.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra IV del DCF del 15 gen. 1968, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 43).

  2. Introdotto dalla cifra I del DCF del 3 apr. 1964 (RU 1964 329). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1282).

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