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Art. 18

831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961Fonte originale
  1. Sui contributi non pagati entro l’anno civile successivo all’anno contributivo gli assicurati devo versare interessi di mora; gli interessi iniziano a maturare dal 1° gennaio che segue la fine dell’anno contributivo.
  2. La Cassa di compensazione versa interessi compensativi sui contributi non dovuti; gli interessi iniziano a maturare dalla fine dell’anno civile che segue l’anno contributivo.

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