831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961Fonte originale
Gli assicurati devono fornire alla Cassa di compensazione i dati necessari alla fissazione dei contributi entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno contributivo.1
La Cassa di compensazione fissa i contributi dovuti per l’anno contributivo mediante decisione entro il 31 agosto dell’anno successivo all’anno contributivo.2Se l’assicurato ha usufruito della possibilità di versare acconti, essa procede a una compensazione.
I contributi, rispettivamente il saldo, devono essere pagati entro 30 giorni dalla fatturazione.
La Cassa di compensazione restituisce o compensa i contributi pagati in eccesso.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4613). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4613). ↩
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