830.11OPGAFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale
Le spese di base sono composte:
dalle spese per la gestione del punto d’accesso elettronico; e
dalle spese per l’amministrazione, la manutenzione e il supporto operativo del punto d’accesso elettronico nonché per la predisposizione di applicazioni adeguate.
Per ciascuno dei seguenti settori delle assicurazioni sociali la quota delle spese di base è fissata in funzione del numero delle istituzioni competenti e delle istituzioni competenti per l’assistenza reciproca preposte all’esecuzione della sicurezza sociale internazionale nel settore in questione:
assicurazione malattie;
assicurazione contro gli infortuni;
prestazioni familiari;
assicurazione contro la disoccupazione;
assicurazione di rendite del primo e del secondo pilastro;
assoggettamento assicurativo.
Se le istituzioni di un settore delle assicurazioni sociali sono connesse al punto d’accesso elettronico tramite un’applicazione standard, la quota delle spese di base di ciascuna istituzione nel settore in questione è calcolata in funzione del numero di conti utente da essa detenuti.
Se le istituzioni di un settore delle assicurazioni sociali sono connesse al punto d’accesso elettronico tramite un’interfaccia di collegamento a un’applicazione specifica, le quote delle spese di base di tutte le istituzioni del settore in questione vanno a carico dell’organo responsabile per l’applicazione specifica.
Se in un settore delle assicurazioni sociali sono impiegate sia l’applicazione standard che un’applicazione specifica, le quote delle spese di base sono ripartite all’interno del settore in funzione del numero di istituzioni.
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