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Art. 87a

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale

(art. 41 cpv. 1 LSC)

  1. L’istituto richiedente può presentare per via elettronica la sua domanda di riconoscimento quale istituto d’impiego. Conferma la presentazione della stessa inviando successivamente una dichiarazione originale, firmata a mano, secondo l’articolo 87 capoverso 10.1
  2. Le proposte di modifica del riconoscimento non necessitano della dichiarazione di cui al capoverso 1.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

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