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Art. 81a

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale

(art. 36 cpv. 1 e 2 lett. a–d LSC)

  1. Chi effettua un periodo d’impiego di almeno 54 giorni nell’ambito delle cure e dell’assistenza segue i corsi seguenti:
    1. prima o all’inizio dell’impiego, un corso di cinque giorni di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera a; e
    2. durante le prime quattro settimane d’impiego, un corso di cinque giorni su uno dei temi di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettere b–f, stabilito in base al mansionario.
  2. Se l’impiego dura almeno 180 giorni, la persona che presta servizio civile deve inoltre seguire un corso di approfondimento di cinque giorni su un tema di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettere b–f, stabilito in base al mansionario. Il corso di approfondimento deve essere seguito almeno un mese dopo la frequenza del corso di cui al capoverso 1 lettera b, ma al più tardi due mesi prima della fine dell’impiego.
  3. Chi effettua un periodo d’impiego di almeno 54 giorni nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste» segue un corso di cinque giorni di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera g nelle prime quattro settimane dell’impiego.
  4. Se il CIVI non può offrire un numero sufficiente di posti nel corso di formazione durante il periodo ottimale, il corso può essere seguito in un momento precedente o successivo.
  5. L’uso della motosega è consentito soltanto a chi ha in precedenza seguito il relativo corso di due giorni di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera h.
  6. Chi intende effettuare un periodo d’impiego nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» segue precedentemente un corso di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera i della durata compresa tra i due e i cinque giorni qualora la situazione della sicurezza nel luogo d’impiego dovesse richiederlo.
  7. Il CIVI può autorizzare la frequenza del corso di assistente di cura della Croce Rossa Svizzera:
    1. se l’istituto d’impiego lo richiede espressamente e l’impiego dura almeno 180 giorni;
    2. 1 in vista di impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza o per la rigenerazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687).

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