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Art. 76b

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale

(art. 7 cpv. 4 lett. a LSC)

  1. La persona soggetta al servizio civile che intende svolgere un impiego all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario»:
    1. si sottopone a una visita medica volta a determinare la sua idoneità fisica e psichica all’impiego;
    2. applica le misure preventive prescritte dal servizio specializzato, tra cui le vaccinazioni e l’assunzione di farmaci.
  2. Il CIVI determina il servizio specializzato incaricato della visita medica e della prescrizione delle misure preventive.
  3. Il CIVI può disporre le misure di cui al capoverso 1 anche nei confronti delle persone soggette al servizio civile che intendono prestare un servizio all’estero in un altro ambito d’attività.

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