824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
(art. 24 LSC)
La persona che presta servizio civile può prendere il numero di giorni d’assenza per malattia o infortunio o di giorni di vacanze corrispondente alla durata pianificata del suo periodo d’impiego.
Se il CIVI interrompe anticipatamente il periodo d’impiego, esso computa sulla durata del servizio civile adempiuto solo il numero dei giorni di assenza o di vacanze corrispondente alla durata effettiva dell’impiego.
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