824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
(art. 24 LSC)
Entro 14 giorni la persona soggetta al servizio civile avvisa il CIVI di aver preso domicilio in Svizzera.1
Il CIVI annulla il congedo per l’estero. Ne informa, ove occorra, le autorità competenti in materia di tassa d’esenzione del Cantone di ultimo domicilio.2
Al suo rientro, la persona soggetta al servizio civile effettua la totalità dei giorni di servizio civile ordinario non prestato. Se il soggiorno all’estero è durato più di sei anni, il numero complessivo dei giorni di servizio non prestato è ridotto di un decimo per ogni anno in più.
La persona soggetta al servizio civile che ha ottenuto un congedo per l’estero e dimora temporaneamente in Svizzera non è tenuta ad annunciarsi e la sua autorizzazione di congedo per l’estero non è annullata se la durata del suo soggiorno in Svizzera non eccede tre mesi. In casi motivati, il CIVI può, su domanda, prorogare tale termine fino a sei mesi. Esso comunica la proroga alle autorità competenti in materia di tassa d’esenzione del Cantone di ultimo domicilio.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). ↩
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