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Art. 46a

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale

(art. 7, 11 cpv. 2bise 24 LSC)

  1. Il CIVI può autorizzare d’ufficio un differimento del servizio per le persone soggette al servizio civile che devono acquisire le qualifiche tecniche prima dell’impiego all’estero. È possibile differire il servizio per un massimo di sei anni prima del licenziamento dall’obbligo del servizio civile.
  2. Le persone soggette al servizio civile che intendono chiedere il differimento del servizio civile presentano al CIVI una richiesta scritta e la documentazione seguente:
    1. la dichiarazione, confermata dall’istituto d’impiego, di voler effettuare un impiego all’estero dopo aver acquisito le qualifiche tecniche richieste; e
    2. l’attestazione di un istituto di formazione che certifica la frequenza o l’iscrizione avvenuta alla formazione.
  3. Se vengono meno le condizioni per un differimento d’ufficio del servizio attestate dai documenti di cui al capoverso 2, il CIVI revoca il differimento e la persona interessata adempie il suo obbligo di prestare il servizio civile conformemente all’articolo 39a .

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