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Art. 40a

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale

(art. 7a , 21 cpv. 2 e 22 cpv. 3 LSC)

  1. Il CIVI può convocare la persona soggetta al servizio civile a impieghi speciali, a impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché a impieghi per la rigenerazione non appena la decisione concernente l’ammissione al servizio civile è passata in giudicato. Ciò vale anche per gli impieghi per la prevenzione di catastrofi e situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.
  2. La convocazione a impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione deve avvenire entro i sei mesi successivi al momento in cui si è verificata la catastrofe o la situazione d’emergenza.
  3. Il termine di convocazione è di:
    1. 30 giorni per gli impieghi speciali urgenti di una durata massima di 26 giorni;
    2. 14 giorni per gli impieghi nel quadro dell’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché della rigenerazione;
    3. 14 giorni per gli impieghi nel quadro della prevenzione di catastrofi e di situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente;
    4. 30 giorni per gli impieghi di cui alle lettere b e c di durata superiore a 26 giorni.

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