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Art. 29a

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
  1. Per impiego nel servizio di picchetto si intende l’impiego di un gruppo di picchetto del CIVI.
  2. Il CIVI può costituire gruppi di picchetto se sono necessari impieghi del servizio civile con tempi di reazione rapidi e un’elevata prontezza d’intervento.
  3. A tale scopo, il CIVI prende in considerazione le persone soggette al servizio civile che sono pronte a rispondere a convocazioni a breve termine, e sono in grado di farlo, e le forma per tali impieghi.

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