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Art. 119

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
  1. Ad eccezione dell’Appendice 3 numero 5, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1996.
  2. L’Appendice 3 numero 5 entra in vigore il 1° gennaio 1997 e si applica la prima volta all’anno d’esenzione 1997.

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